QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: QUALI SONO I NUOVI CRITERI?

In attuazione dell’art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e s.m.i.), si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati:
Prerequisito
ISTRUZIONE : Diploma di scuola secondaria di secondo grado
1° Criterio
Precedente esperienza come docente, per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza (v. infra per l’individuazione delle “aree tematiche” cui fare riferimento)
2° Criterio
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l’area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
3° Criterio
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 orein materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)
a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
b)
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
4° Criterio
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)
a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
b) • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
5° Criterio
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
6° Criterio
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
INDIVIDUAZIONE DELLE “AREE TEMATICHE”
Per “area tematica” si intende un insieme di materie tecnicamente affini ed assimilabili. Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come sopra individuati, le aree tematiche a cui fare riferimento sono le seguenti quattro:
1. Area normativa/giuridica/organizzativa
2. Area rischi tecnici (Titoli II, III, IV, V, VII, e XI del Decreto Legislativo n. 81/2008)
3. Area rischi igienico-sanitari (Titoli VI, VIII, IX e X del Decreto Legislativo n. 81/2008)
4. Area relazioni/comunicazione
ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE
Y I criteri di qualificazione del formatore-docente entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di approvazione del presente documento da parte della Commissione consultiva permanente.
Y Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare, dalla data di entrata in vigore del presente documento, di possedere uno dei predetti criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo “mantenimento della qualificazione”) con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore- docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.
Y Con specifico riferimento al criterio n. 6, i preposti possono acquisire una qualificazione riferita alle sole aree tematiche 2 e 3 e sempre per docenze nel solo ambito del proprio macro-settore ATECO.
Y La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore- docente, sulla base di idonea documentazione. In particolare, l’esperienza lavorativa/professionale, o come RSPP/ASPP/preposto, deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.
Y In fase di prima applicazione, il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già organizzati e calendarizzati alla data di entrata in vigore del presente documento, purché l’attività formativa si concluda entro e non oltre dodici mesi dalla data di avvio.
MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
Ai fini del mantenimento della propria qualificazione, il formatore-docente è tenuto, entro il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente documento e, in seguito, con cadenza triennale:
./ alla frequenza di corsi di aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per almeno 24 ore complessive;
./ inoltre, ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Possono continuare a svolgere l’attività di formatore i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente documento, possano dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento ed abbiano comunque una precedente esperienza di docenza di almeno 1 anno, nell’area tematica oggetto della docenza pur non possedendo il prerequisito.
MONITORAGGIO
La Commissione consultiva permanente si riserva, entro 18 mesi dalla data di approvazione del presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia.